Pergola e distanza dai confini: tutto quello che devi sapere
Nonostante si configuri come una struttura leggera di montanti e travi, pensata per creare ombreggiamento e spazi di soggiorno all’aperto, per la Pergola è obbligatorio il rispetto della distanza dai confini.
Anche in questo caso, infatti, è opportuno che l’installazione non incida sui diritti dei vicini e che sia condotta in base alle prescrizioni di conformità urbanistico-edilizia. Ecco di seguito tutto quello che devi sapere per installare una Pergola nel rispetto della distanza dai
confini.
Tipi di strutture e normative di riferimento
Sul piano giuridico, la Pergola, la tettoia e la veranda non sono sinonimi, ma sono tutte strutture per le quali resta obbligatorio il rispetto della distanza dai confini.
La giurisprudenza amministrativa chiarisce che la Pergola è una struttura aperta sui lati e superiormente, priva di copertura rigida. Qualora la stessa però dovesse risultare coperta (anche solo in parte) con elementi non facilmente amovibili, diventerebbe una tettoia, mentre se si provvedesse a chiudere stabilmente gli spazi e creare nuovo volume fruibile, si configurerebbe come una veranda, con obbligo di richiedere il titolo edilizio.
Tali principi sono stati ribaditi più volte, da ultimo dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 22 settembre 2023, n. 8475; 28 marzo 2025, n. 2603).
Le distanze legali tra costruzioni sono disciplinate dall’art. 873 c.c.
(https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticoloart.versione=1&art.idGruppo=110&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=873&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=19420404&art.progressivo=0) : minimo 3 metri tra fabbricati, con possibilità per i regolamenti locali di imporre distanze maggiori. Per le violazioni opera anche l’art. 872 c.c.
(https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=109&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=872&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0) (azioni ripristinatorie e risarcitorie).
In urbanistica, invece, è inderogabile la regola dei 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (art. 9 del DM n.1444 del 2 aprile 1968 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/04/16/1288Q004/sg ), parametro che i Comuni devono rispettare nella pianificazione e nei titoli abilitativi.
Infine, resta sempre applicabile il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380) per tipi di titolo, controlli e sanzioni.
Pergola e distanza dai confini: regole ed eccezioni
Se la Pergola si configura come una costruzione in senso civilistico (stabile, infisso al suolo), si applicano le regole sulla distanza dai confini di cui all’art. 873 c.c. e, dove pertinenti, quelle urbanistiche più restrittive dei regolamenti comunali.
In mancanza, vale la soglia dei 3 metri, salvo norme locali più severe.
Le eccezioni riguardano Pergole “di limitate dimensioni e non stabilmente infisse al suolo”, che il Glossario dell’edilizia libera colloca tra gli elementi di arredo esterni realizzabili senza titolo.
Anche per questo tipo di strutture, comunque, rimane obbligatorio il rispetto degli strumenti urbanistici e delle altre normative (antisismica, paesaggistica, ecc.).
Pergola addossata vs autoportante: cosa cambia?
Una Pergola addossata è ancorata alla facciata, mentre l’autoportante è una struttura indipendente, ma in entrambi i casi il rispetto della distanza dai confini è imprescindibile.
La distinzione infatti non cambia le regole di base: conta la natura del manufatto (leggerezza, assenza di coperture rigide, facile amovibilità). Se la copertura diventa stabile o infissa al suolo, in tutti i casi l’installazione richiede titoli e regole più stringenti.
Nel giardino condominiale, l’installazione su parte comune richiede il rispetto dell’uso della cosa comune (art. 1102 c.c. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticoloart.versione=1&art.idGruppo=139&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=1102&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0) e il divieto di innovazioni lesive di stabilità, decoro o uso altrui (art. 1120 c.c. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticoloart.progressivo=0&art.idArticolo=1120&art.versione=3&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=140&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2). Potrebbe risultare necessaria inoltre una delibera assembleare.
Permessi e autorizzazioni per Pergole
L’installazione di una pergola può richiedere diversi titoli abilitativi a seconda del tipo di struttura.
In particolare, rientrano nel regime dell’edilizia libera i Pergole leggere, di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo. In tal caso non serve alcun titolo edilizio, ferma restando la conformità alle norme urbanistiche locali e agli altri vincoli (es. paesaggistici).
È necessario invece richiedere la SCIA, la CILA o il Permesso di Costruire quando la struttura è stabile e dispone di una copertura rigida, oppure incide su sagoma/superficie/volume. La giurisprudenza riconduce questi casi alla tettoia o comunque ad interventi non liberi: in via generale può servire la SCIA, o in alternativa il Permesso di costruire per le “nuove costruzioni”.
È opportuno comunque verificare sempre il regolamento comunale in vigore per evitare errori su distanze specifiche, zone omogenee, vincoli locali e documentazione richiesta.
Pergola che non rispetta la distanza dai confini: sanzioni e contenziosi
Se la Pergola installata non rispetta le prescrizioni imposte in materia di distanza dai confini:
- In sede amministrativa, il Comune può ordinare la demolizione e il ripristino (art. 31 DPR 380/2001 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:2001;380~art31!vig=), oltre a sanzioni pecuniarie; per opere soggette a SCIA senza presentazione, si applica il regime dell’art. 37 del TUE (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;380~art37!vig=);
- In sede civile, il vicino può agire ex art. 872 c.c. per la riduzione in pristino e l’eventuale risarcimento.
Quando una Pergola è stabile, chiuso e infisso al suolo, viene comunque considerato come una nuova costruzione, e pertanto può essere contestato come opera abusiva al pari di tutti gli altri immobili.
Consigli pratici prima di costruire una Pergola
- Verifiche tecniche: controlla destinazione urbanistica, regolamento edilizio comunale, NTA e l’eventuale applicazione del DM 1444/1968 (distanze inderogabili). In aree vincolate, valuta l’autorizzazione paesaggistica;
- Titolo edilizio: se la Pergola è leggera e smontabile, rientra in edilizia libera; se prevede coperture rigide oppure è stabile e infissa al suolo, serve SCIA o Permesso a seconda dei casi. Chiedi un parere preliminare all’UTC (Ufficio Tecnico Comunale);
- Rapporti di vicinato: misura bene le distanze e, in condominio, verifica regolamento e delibere; un accordo bonario scritto riduce il rischio di contenziosi.
Conclusioni
In sintesi, Pergole leggere e smontabili sono spesso libere, mentre tettoie/verande e Pergole chiuse richiedono titolo e rispetto di distanze.
Pianificare l’intervento con un tecnico professionista e confrontarsi con il Comune è sempre la strada più sicura per essere certi di installare la pergola nel rispetto della distanza dai confini.
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