Installare un dehors significa occupare uno spazio, modificare il modo in cui quell’area viene utilizzata e, in molti casi, incidere sul decoro urbano, sulla sicurezza dei passaggi pedonali, sulla viabilità e sull’immagine architettonica dell’edificio: è chiaro dunque che sia previsto un regolamento ben preciso.
Nel 2026 la disciplina dei dehors resta ancora in fase di “strutturazione”. Al momento non esiste una procedura nazionale unica che sia valida per tutti i Comuni italiani.
Le norme statali fissano il quadro generale, soprattutto in materia di edilizia, paesaggio, occupazione del suolo pubblico, sicurezza stradale e canone patrimoniale. La gestione concreta, però, dipende dal regolamento comunale, dal tipo di struttura prevista e dal luogo in cui il dehors dev’essere installato.
Prima distinzione: suolo pubblico, suolo privato, uso pubblico
Il primo elemento da chiarire è dove verrà collocato il dehors. Se l’installazione occupa suolo pubblico, come marciapiedi, piazze, slarghi, aree pedonali o porzioni di strada, serve normalmente un titolo rilasciato dal Comune, ovvero la concessione o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico https://www.portaledelcontribuente.it/area-tematica/occupazione-suolo-pubblico/.
Le modalità concrete di applicazione vengono disciplinate dagli specifici regolamenti di Comuni e Province, che stabiliscono come presentare la richiesta, quali autorizzazioni o concessioni siano necessarie, come viene calcolato il canone per l’occupazione dello spazio e quali tariffe si applicano in base alla superficie, alla durata e alla tipologia di utilizzo.
Quello spazio, infatti, non appartiene al bar, ristorante o attività ricettiva che ne richiede la disponibilità: il dehors quindi può essere installato e utilizzato solo entro limiti specifici stabiliti dal regolamento amministrativo.
Anche se il dehors dovesse essere realizzato su area privata, inoltre, non è automatico che l’intervento sia libero da autorizzazioni. La verifica dipende dalla natura dello spazio, dalla sua visibilità, dall’eventuale accesso del pubblico e dalle caratteristiche della struttura prevista.
Un cortile interno, un’area condominiale, una terrazza o uno spazio privato aperto ai clienti possono essere soggetti a regole diverse. Allo stesso modo, una pedana appoggiata con arredi mobili ed una struttura coperta stabilmente con ancoraggi, chiusure laterali e impianti integrati non sono la stessa cosa sotto il profilo normativo.
In ogni caso, per ogni dehors che modifichi stabilmente l’uso o l’aspetto dello spazio, è pressoché certo che sia necessario ottenere prima specifici titoli edilizi, autorizzazioni paesaggistiche o assensi condominiali.
Quali norme nazionali incidono sulle autorizzazioni?
La normativa nazionale non prevede un modulo unico per poter occupare il suolo pubblico e installare il dehors, e il regolamento da seguire dipende sempre dalle caratteristiche della struttura e del territorio.
Una volta ottenuta la concessione dello spazio, è necessario valutare le specifiche del dehors. Se lo spazio viene occupato da tavoli, ombrelloni, sedie e arredi temporanei, non è necessario in genere richiedere ulteriori permessi, così come per l’installazione di pergole, pergolati, soluzioni bioclimatiche, anche con vetrate panoramiche, che non siano completamente chiuse.
La situazione cambia quando la struttura assume consistenza edilizia per dimensioni, stabilità, ancoraggi, chiusure o trasformazione dello spazio. In questi casi, è necessario verificare se l’intervento rientra nell’edilizia libera, se richiede una comunicazione, una SCIA o, nei casi più incisivi, un permesso di costruire, sulla base della disciplina prevista dal d.P.R. n. 380/2001 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001;380 (Testo Unico Edilizia).
Se poi il dehors interessa immobili vincolati, centri storici, aree sottoposte a tutela o contesti di particolare pregio, interviene anche il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42). In tale ambito, può servire l’autorizzazione paesaggistica, ordinaria o semplificata, oppure una verifica specifica sulla compatibilità dell’intervento.
Infine, quando il dehors occupa o condiziona marciapiedi, carreggiate, aree di sosta o percorsi pedonali, bisogna tener conto anche del regolamento previsto dal Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285). L’installazione non deve compromettere la sicurezza, la visibilità, il passaggio dei pedoni, l’accessibilità delle persone con disabilità e il transito dei mezzi di soccorso.
Cosa decide il regolamento locale sui dehors?
Ogni Comune, secondo il proprio regolamento, può stabilire tipologie ammesse, dimensioni massime, distanze da ingressi, vetrine, attraversamenti, fermate, alberature, caditoie e monumenti, colori consentiti, materiali, caratteristiche delle coperture, modalità di delimitazione, orari, stagionalità, durata della concessione e obblighi di manutenzione.
Due dehors simili possono avere iter diversi in città diverse, o perfino in quartieri diversi della stessa città. Un centro storico, un lungomare, una piazza monumentale o una strada commerciale ordinaria non vengono valutati allo stesso modo.
In molti Comuni la richiesta viene presentata tramite SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), accedendo al Portale https://www.impresainungiorno.gov.it/, che raccoglie la pratica e la trasmette agli uffici competenti.
A seconda del caso, possono essere coinvolti l’ufficio commercio, l’ufficio tecnico, la polizia locale, il settore viabilità o patrimonio. Nei centri storici o in aree vincolate può essere necessario anche il parere della Soprintendenza o della commissione decoro.
Cosa si valuta e quali dati vengono richiesti
Per ottenere le autorizzazioni comunali, generalmente la domanda prevede l’inserimento di dati dell’attività, planimetria dello stato dei luoghi, rilievo dell’area richiesta, progetto quotato del dehors, indicazione della superficie occupata, relazione tecnica, fotografie, descrizione di materiali e colori, eventuali rendering, documentazione sugli arredi, dichiarazioni di conformità e ricevuta del pagamento di diritti o canoni.
Quando sono previste coperture, pedane, vetrate, sistemi frangisole, illuminazione, riscaldamento o chiusure laterali, il progetto deve spiegare con precisione come la struttura viene installata, se è amovibile, come si integra con la facciata, come defluisce l’acqua, come vengono gestiti gli impianti e se restano liberi i percorsi obbligatori.
Per l’installazione di strutture nel dehors, il regolamento amministrativo solitamente valuta estetica, sicurezza, reversibilità, accessibilità, igiene, manutenzione e compatibilità con lo spazio pubblico.
Semplificazioni e proroga autorizzazioni al 30 giugno 2027
A livello autorizzativo, ad oggi, per i dehors è ancora necessario distinguere tra le nuove installazioni e quelle già autorizzate nel periodo delle discipline straordinarie nate durante l’emergenza Covid.
La Legge 182/2025 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182 ha infatti prorogato alcuni effetti delle autorizzazioni e concessioni temporanee già rilasciate, in attesa del riordino nazionale della disciplina. Tali titoli potranno restare efficaci fino all’entrata in vigore del futuro decreto legislativo e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2027.
La proroga non riguarda però le nuove installazioni, che devono comunque seguire le procedure previste dallo specifico Comune competente.
Il decreto legislativo di riordino, da adottare entro il 31 dicembre 2026, sarà finalizzato a rendere le procedure più omogenee e coordinate a livello nazionale.
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